La Cassazione, si legge oggi su Il Sole 24ore interviene sul tema delle indagini finanziarie e chiarisce che il fisco può accedere ai conti correnti dei contribuenti, ma solo rispettando criteri rigorosi di legalità, proporzionalità e trasparenza. Due recenti ordinanze – la 11956 e la 19960 del 2026 – hanno accolto i ricorsi di professionisti e di uno studio associato, contestando accertamenti basati quasi esclusivamente su dati bancari acquisiti senza un’adeguata autorizzazione. Secondo i giudici di merito, l’autorizzazione all’accesso ai conti era un atto interno e la sua mancata allegazione non inficiava l’accertamento. La Suprema Corte ribalta questa lettura, reinterpretando gli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972 alla luce delle garanzie previste dall’articolo 8 della Cedu (diritto alla vita privata), della giurisprudenza della Corte Edu (Ferrieri e Bonassisa c. Italia) e degli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Il principio affermato è chiaro:

  • l’autorizzazione (*) deve essere preventiva, cioè rilasciata prima della richiesta di accesso ai dati bancari;
  • deve essere conoscibile nel suo contenuto essenziale, quindi non basta citarla, ma va allegata o comunque resa verificabile;
  • se manca, è tardiva o non viene mostrata, le risultanze bancarie diventano inutilizzabili e l’avviso di accertamento risulta invalido nella parte che si fonda su quei dati.

La Corte precisa che non si tratta di una nullità automatica: il contribuente deve eccepire il vizio nel corso del giudizio. Inoltre, l’invalidità può essere totale o parziale, a seconda del peso che le informazioni bancarie hanno avuto nell’accertamento. Le ordinanze ribadiscono infine che l’autorizzazione deve contenere almeno gli elementi necessari a verificare, anche successivamente, presupposti, oggetto e limiti dell’accesso. Se questa fase preliminare è viziata, l’irregolarità si riflette sull’atto finale, rendendo inutilizzabili i dati acquisiti.

(*) Chi deve firmare le autorizzazioni

Per legge: per l’Agenzia delle Entrate, l’autorizzazione deve essere rilasciata dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato gerarchicamente superiore al funzionario che effettua l’accesso ai dati bancari; per la Guardia di Finanza, l’autorizzazione deve arrivare dal comandante del reparto o da un uperiore gerarchico. In entrambi i casi, non può essere il funzionario che conduce l’indagine a “autorizzare se stesso”.