Redazione
Ieri sera il copione, è andato ancora volta in scena. La terza, questa settimana, ma l’ultima di una lunga serie che da mesi occupa le cronache teramane. In corso San Giorgio, due ragazzi extracomunitari si sono accaniti contro un terzo loro conterraneo, per un presunto furto subito. Botte da orbi, davanti alla gente attonita seduta ai tavoli di una gelateria. Calci e pugni contro il ragazzo a terra che tentava inutilmente di sottrarsi. Solo l’intervento di una coraggiosa ragazza ha limitato i danni.
Colpisce come questi episodi avvengano alla luce del sole, senza il timore di conseguenze. Uno degli aggressori è stato fermato, ma è già in strada pronto a nuove scorrerie. Polizia e carabinieri hanno le mani legate. Quando difendono la Comunità come va fatto, come si fa nel resto del Pianeta, corrono rischi maggiori di chi ha commesso il reato. Un paradosso tutto italiano.
Perchè tanti giovani extracomunitari si trovano a Teramo?
La violenza giovanile straniera a Teramo si è fatta preoccupante. Non aiuta trincerarsi dietro l’idea che si tratti di un problema comune ovunque. Qui la strada è vorticosamente in discesa e bisogna porre un argine. Chiedersi, intanto, come è possibile una presenza così importante di giovani extracomunitari in una cittadina così piccola. Qualcuno la lega alla volontà di apparire città “accogliente e inclusiva”, chissà per acquisire quali meriti.
I Comuni sull’Ordine Pubblico possono fare la loro parte. Lo dice la legge
Polizia e carabinieri, fanno quello che possono. Non è pensabile avere agenti in ogni angolo, 24 ore al giorno, per prevenire atti di violenza. Occorre, invece, ripensare il ruolo di questa città in termini di accoglienza e rimettere i piedi per terra. Gli amministratori dovrebbero porsi questo obiettivo e portarlo avanti con forza. Perchè, se è vero che il compito di provvedere all’ordine pubblico è (principalmente) di competenza dello Stato, è vero anche che i Comuni possono fare molto di propria iniziativa. Lo stabilisce la legge, nero su bianco nell’articolo 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali e ripreso anche dall’articolo 61 del codice degli Enti Locali Provinciali e perfino dalla legge Minniti (PD).
Il TUEL, un mezzo che aiuta i sindaci (se vogliono) ad occuparsi di ordine pubblico:
Il TUEL, Il testo unico degli enti locali è un testo statale e quindi è una legge. L’articolo 54, comma 4, contrariamente all’opinione comune, attribuisce al sindaco la possibilità di intervenire anche in materia di ordine pubblico, seppure in determinate occasioni. Serva anche di risposta a chi, in particolare sui social, si affretta alla difesa d’ufficio dietro la frase “non è un compito che spetta ai Comuni“.
Il comma 4 stabilisce che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta ordinanze contingibili e urgenti. Lo può fare “con il fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana“.
La “sicurezza urbana” è un concetto ampio che spesso si sovrappone e si lega all’ordine pubblico. Include la tutela del decoro urbano, la vivibilità delle città, la prevenzione di fenomeni di degrado, ma anche la gestione di situazioni che, pur non essendo di ordine pubblico in senso stretto (competenza prevalente del Prefetto), possono avere ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini.
Punti chiave per l’intervento del sindaco sull’ordine pubblico:
- Funzione di Ufficiale del Governo: Il sindaco agisce in questa veste, il che significa che i suoi poteri sono in qualche modo collegati e subordinati alla funzione generale di pubblica sicurezza dello Stato, esercitata a livello provinciale dal Prefetto.
- Gravi pericoli all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana: L’intervento è giustificato solo in presenza di gravi e attuali pericoli che minacciano direttamente la sicurezza fisica delle persone o il benessere della comunità nel suo complesso.
- Contingibilità e Urgenza: Come ribadito dalla Corte Costituzionale, l’ordinanza deve essere uno strumento eccezionale, utilizzabile solo quando i mezzi ordinari non sono sufficienti o tempestivi per affrontare l’emergenza. Non può essere usata per regolare stabilmente situazioni o per supplire a carenze strutturali.
- Preventiva comunicazione al Prefetto: Ogni ordinanza adottata in base a questo comma deve essere preventivamente comunicata al Prefetto. Questo assicura un coordinamento e permette al Prefetto di valutare la necessità di ulteriori interventi o di fornire supporto con le forze di polizia statali.
- Ambito di intervento: L’intervento del sindaco in materia di “ordine pubblico” tramite l’art. 54, comma 4, riguarda spesso situazioni che non rientrano nella gestione ordinaria delle forze di polizia, ma che richiedono un’azione immediata a livello locale per tutelare la comunità.
Esempi di interventi che possono toccare l’ordine pubblico:
- Chiusura temporanea di locali o aree: Ad esempio, in caso di schiamazzi notturni persistenti e gravi che compromettono la quiete pubblica e la sicurezza dei residenti, o di assembramenti che generano situazioni di degrado e potenziale pericolo.
- Divieto di stazionamento o transito: In aree particolarmente critiche per fenomeni di microcriminalità o degrado, se si verificano situazioni di grave e imminente pericolo per i cittadini.
- Misure urgenti contro il bivacco o l’accattonaggio molesto: Se tali fenomeni assumono dimensioni tali da minacciare la sicurezza e il decoro urbano e non sono gestibili con gli strumenti ordinari.
È fondamentale sottolineare che il sindaco non si sostituisce alle forze di polizia nel mantenimento dell’ordine pubblico in senso stretto (che rimane una competenza del Prefetto). Il suo potere è finalizzato a intervenire su situazioni di emergenza locale che, pur avendo a che fare con la sicurezza e l’ordine pubblico, richiedono una risposta rapida a livello comunale per tutelare l’incolumità e la sicurezza dei cittadini.













