La Corte Costituzionale ha stabilito che il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia non è incostituzionale, confermando la legittimità della scelta del Governo di non depenalizzare tale condotta. La decisione arriva in seguito alla questione sollevata dal Tribunale di Firenze, che metteva in dubbio la legittimità costituzionale dell’omessa depenalizzazione da parte dell’esecutivo.
Il nodo della questione riguardava la legge n. 67 del 2014, una legge di delegazione con cui il Parlamento aveva conferito al Governo il potere di depenalizzare numerosi reati, trasformandoli in illeciti amministrativi. Secondo il Tribunale fiorentino, il mancato intervento sul reato di soggiorno illegale avrebbe potuto costituire una violazione dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante.
La Consulta, però, ha respinto questa interpretazione. Nella sua motivazione, ha chiarito che la legge di delegazione prevedeva un intervento ampio, definito come “cieco” e “nominativo”, cioè riferito a categorie di reati piuttosto che a singole fattispecie specifiche. In questo contesto, la scelta del Governo di non includere il reato di soggiorno illegale tra quelli da depenalizzare è stata ritenuta legittima. L’omissione riguarda, infatti, un singolo reato e non mina la coerenza complessiva dell’intervento normativo.
In sintesi, la Corte Costituzionale ha ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione della legge di delegazione e che la decisione del Governo non comporti un contrasto con la Costituzione. Di conseguenza, chi entra o rimane in Italia in modo irregolare continua a commettere un reato penale, e non un semplice illecito amministrativo.













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